Infedeltà, quanto mi costi
Relazione extraconiugale: oltre all’addebito anche il risarcimento?
Negli ultimi anni è andata affermandosi l’operatività della disciplina risarcitoria anche in ambito di infedeltà coniugale.
Il percorso seguito dalla giurisprudenza ha visto le prime aperture da parte dei giudici di merito e, solo successivamente, la piena affermazione dell’applicabilità della disciplina della responsabilità civile in ambito coniugale ad opera della Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha fatto proprie le argomentazioni precedentemente prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito favorevoli al riconoscimento della risarcibilità del danno da violazione dei doveri coniugali.
In particolare, tali argomentazioni erano volte a sottolineare, tra l’altro, l’insufficienza delle sanzioni previste dal diritto di famiglia, costituite, a ben vedere, dalla sola pronuncia di addebito della separazione, come tali assolutamente non in grado di offrire soddisfazione risarcitoria del danno provocato al coniuge.
Occorre, ora, precisare che la sola violazione dell’obbligo di fedeltà, non comporta, di per sé, per il coniuge infedele il concretizzarsi di un inadempimento tale da risultare risarcibile secondo i generali principi normativi.
Per aversi una pronuncia di condanna al risarcimento, infatti, la condotta infedele posta in essere deve necessariamente essere connotata da un elemento aggiuntivo.
Esso è da individuarsi in una condotta particolarmente riprovevole che sia in grado, come tale, di generare non un qualsiasi danno, bensì un danno ingiusto, allegato e opportunamente provato, nella sua consistenza, da colui che lo invoca, in ossequio alla previsione normativa di cui all’art. 2043 del codice civile, rubricato “risarcimento per fatto illecito”.
Quanto da ultimo rilevato permette di escludere, quindi, qualsivoglia parallelismo fra la condotta punibile, quale violazione dell’obbligo di fedeltà, con la sanzione dell’addebito e la condotta che, al contrario, assume rilievo sotto il profilo della lesione di un interesse giuridicamente rilevante, configurando un profilo di responsabilità risarcitoria.
In definitiva, pertanto, qualora si riesca accertare non solo la sussistenza di una condotta infedele, ma, anche, che tale condotta sia stata così grave e riprovevole da causare nell’altro coniuge un danno specificamente individuato e ravvisabile nella lesione del diritto inviolabile della persona, previa comparazione degli interessi in causa, ebbene oltre alla sanzione dell’addebito è ragionevolmente possibile aspirare ad ottenere il risarcimento del danno ingiustamente subito.
© Avv. Michele De Bellis, 16 luglio 2011,