Macchinario pericoloso: infortunio sul lavoro
Se il macchinario è pericoloso, il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio del lavoratore.
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ribadisce il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
In tal senso egli deve accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento, a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.
Sul punto, infatti, già una precedente sentenza della Cassazione aveva affermato che “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità” (Cassazione penale sez. IV – 12 giugno 2008 – n. 37060 – CED Cass. pen. 2008, Cass. pen. 2009, 7-8, 3069)
In definitiva, come correttamente osservato, “in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo, tra l’altro, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione.
Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati”. (Cassazione penale sez. IV – 2007/6280 – Guida al diritto 2008, 11, 84 (s.m.))
© Avv. Michele De Bellis, 27 agosto 2011,