Risarcimento per la casalinga
Risarcimento del danno: anche la casalinga ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale.
In passato abbiamo dato atto che quando si verificano i sinistri, non solo stradali, coloro che subiscono un infortunio hanno diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento delle varie componenti del danno, quali il danno biologico, il danno morale ed il danno patrimoniale.
Ci siamo chiesti se anche una casalinga, che subisca un sinistro, possa ottenere il risarcimento per il danno patrimoniale ed abbiamo segnalato un orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere la risarcibilità del danno patrimoniale subito da questa figura.
Ora, tale orientamento è stato confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il principio secondo cui, per quanto riguarda la casalinga, il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che provvede da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale e non biologico.
Con la conseguenza che la casalinga che invochi tale tipologia di danno e che riesca a dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso lo svolgimento del lavoro domestico ha diritto al conseguente risarcimento.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato come, in generale, sia irrazionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non abbia effetti negativi sull’attività di casalinga e che, quindi, provata l’esistenza di una riduzione della capacità lavorativa, sia corretto il risarcimento anche del danno di natura patrimoniale.
© Avv. Michele De Bellis, 10 dicembre 2011,