La conservazione dell’immobile
Condominio minimo e conservazione dell’immobile.
Una Lettrice riferisce di essere proprietaria del primo piano di un immobile costruito intorno al 1920, il cui Piano Terra appartiene al fratello, e racconta di aver recentemente iniziato i lavori di manutenzione dell’intero edificio, con divisione di spese relative alle parti comuni.
La facciata prospiciente una strada principale è caratterizzata da decorazioni in stile liberty, che la lettrice vorrebbe mantenere mediante un intervento di restauro conservativo, anche per evitare la svalutazione dell’immobile, mentre il fratello vorrebbe demolire.
Al riguardo, chiede se possa impedire al comproprietario di demolire la facciata, obbligandolo dunque a condividere le spese di restauro e conservazione e se sia possibile in tempi brevi scongiurare ulteriori distacchi di intonaco e decorazioni che potrebbero danneggiare eventuali passanti.
Innanzitutto si precisa che il condominio formato da due condomini proprietari dei due appartamenti facenti parte del fabbricato è detto condominio minimo ed è fatto oggetto di una disciplina legislativa parzialmente differenziata.
In effetti, in tema di amministrazione, l’art. 1105 c.c., dopo aver stabilito che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune, sancisce la regola della maggioranza, ma prevede che, ove non si prendano i provvedimenti necessari all’amministrazione della cosa comune, ovvero non si formi una maggioranza, “ciascun partecipante – possa – ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”.
La Lettrice potrebbe dunque ricorrere al tribunale civile con richiesta di pronunciarsi celermente in via cautelare per scongiurare eventuali danni all’incolumità dei terzi passanti e facendo altresì presente il deprezzamento che il fabbricato potrebbe subire laddove si optasse per la proposta dell’altro condomino.
Il giudice, verosimilmente, ordinerebbe al resistente, il fratello, di partecipare alle spese per l’intervento di conservazione e restauro proposto, nominando, se del caso, un amministratore “ad acta” per la gestione dei lavori.
© Avv. Michele De Bellis, 25 febbraio 2012,