Assegno per il figlio minore
Assegno di mantenimento. Mancato versamento dell’assegno a favore del figlio minore e profili penali.
Una Lettrice riferisce che, a seguito della separazione dal marito, il Giudice ha condannato l’ex coniuge a versare un assegno di mantenimento a favore del figlio minore.
Atteso che il marito continuerebbe a non versare l’assegno, la Lettrice chiede se tale comportamento possa costituire un illecito penale.
L’art. 570 del codice penale, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza famigliare”, prevede che: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato”.
Sulla scorta di tale dettato normativo, la Corte di Cassazione penale si è pronunciata affermando che “Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella forma dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, la condotta del genitore che, salva la comprovata incapacità di far fronte all’impegno, non corrisponda al figlio l’assegno di mantenimento nella specifica misura stabilita dal giudice civile in sede di separazione o di divorzio…” (Cass. Pen. 5752/10 in Foro it. 2011, 5, II, 271).
In tal senso, per rispondere alla Lettrice, si può ragionevolmente ritenere che qualora l’ex coniuge non versi in una provata situazione di incapacità economica, il mancato assolvimento dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore possa costituire illecito penale.
Colgo l’occasione per porgere ai Lettori e alle loro famiglie i miei più sentiti auguri di Buona Pasqua.
© Avv. Michele De Bellis, 7 aprile 2012,