Appalti, proroga dei termini o penali? – al tempo del COVID-19
Decreto rilancio. Appalti, proroga dei termini o penali? al tempo del COVID-19.
Nella bozza del decreto “Rilancio”, ad oggi ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, appare estesa l’applicazione della “forza maggiore” che escluderebbe, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza, la responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti conseguenti ai ritardi nell’esecuzione degli appalti.
Questo intervento normativo si inserirebbe sulla via tracciata da: dpcm 26.4.2020 allegato 7, dl 6/2020 art. 3 comma 6-bis, dl 18/2020, delibera Anac 312/2020.
La formulazione inserita nella bozza del decreto “Rilancio”, tuttavia, andrebbe oltre i precedenti interventi normativi ed eliminerebbe la necessità di valutazione delle circostanze integranti la “forza maggiore”: emergerebbe che nei casi in cui «il rispetto delle misure di contenimento» impedisca, in tutto o anche solo in parte, «il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture», questo di per sé «costituisce causa di forza maggiore».
Parimenti, «qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto», questa circostanza non sarà «imputabile all’esecutore»: in questo caso il riferimento sarebbe a tutte le regole per il contenimento dell’epidemia (distanziamento, turni, uso di dispositivi di sicurezza, divieto di assembramenti…) che inevitabilmente rallenteranno l’esecuzione dei lavori.
Quindi, i ritardi dovuti all’osservanza di queste regole non potranno essere imputabili alle imprese.
In definitiva, dunque, il decreto “Rilancio” chiarirebbe che la pandemia, fatto notorio, e la conseguente emergenza sanitaria in corso, cui hanno fatto seguito numerosi provvedimenti restrittivi del Governo, aventi carattere obbligatorio, assumerebbero, senza necessità di valutazione, caratteristiche di gravità, eccezionalità ed imprevedibilità tali da integrare un caso di “forza maggiore”: in virtù del quale non potrebbero trovare applicazione le penali contrattuali ed i conseguenti risarcimenti.
In conformità alle procedure previste dal Codice degli appalti, in questi casi, quindi, le imprese potrebbero legittimamente chiedere una proroga dei termini senza andare incontro all’applicazione delle penali.
© Avv. Michele De Bellis
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